ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE (ART. 13 LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349)

Un’Associazione, costituitasi da almeno tre anni, che operi nel campo della tutela ambientale, può inoltrare istanza al Ministero della Transizione Ecologica per ottenere, se in possesso dei previsti requisiti, il riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della L.349/86 “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna …

Tali criteri sono di seguito precisati:

  • Associazione presente in almeno cinque regioni – La presenza nelle regioni dovrà essere rappresentata da nuclei di associati, da una sede regionale e da una consistente distribuzione dell’attività sul territorio della regione.
  • Finalità programmatiche – La specifica della protezione ambientale deve risultare centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall’Associazione.
  • Ordinamento interno democratico previsto dallo statuto – Il rispetto di tale principio deve essere garantito attraverso l’applicazione della normativa di riferimento alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell’associazione.
  • Continuità dell’azione ambientale svolta e la sua rilevanza esterna – Lo svolgimento dell’attività dell’associazione deve riferirsi al triennio precedente l’istanza.

La sussistenza in capo all’associazione di tali condizioni risulta quindi presupposto necessario per il riconoscimento ministeriale, e ciò in quanto essi rappresentano indici rivelatori della capacità dell’associazione di farsi portatrice dell’interesse diffuso alla tutela dell’ambiente. Pertanto i criteri previsti dall’art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma.

Legge 8 luglio 1986, n. 349
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162
Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale.
(Testo aggiornato e coordinato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l’articolo 1, commi da
438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Documento
tratto da Ambiente Diritto.it – Rivista Giuridica ISSN 1974-9562, http://www.ambientediritto.it/).
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. È istituito il Ministero dell’ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione
ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività
ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l’ambiente; adotta,
con i mezzi dell’informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica alle
esigenze ed ai problemi dell’ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle
Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l’adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei
regolamenti comunitari concernenti l’ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell’ambiente (1).
(1) Vedi articolo 10, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
Art. 2.
1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall’articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed
integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo
quelle previste dall’art. 102, numeri 1) , 3) , 4) , 5) e 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che
vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7)
dell’articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il
Ministro della sanità (1);
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all’articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
[ 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sono stabilite per l’intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso
le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell’inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione. ] (2)
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive
modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di
cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell’ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) (3).
5. Il Ministro dell’ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a
carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell’ambiente adotta, d’intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative
necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di
tutela dell’ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la
tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma dell’Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di
concerto con il Ministro dell’ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma
dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
relativamente alle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale ed alla difesa del
suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla
programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell’ambiente i provvedimenti di competenza
ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all’articolo 1
della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli
articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile .
10. Nell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h ), è
aggiunta la seguente: ” i ) un rappresentante del Ministero dell’ambiente”.
11. Nell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:
“Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute”.
12. Nell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
“Il regolamento è approvato con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro
della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti”.
13. L’art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.
14. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore relativamente all’ambiente esterno e abitativo di cui all’articolo 4 della L. 23
dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di
lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a
funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle
regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell’ambiente ove riferiti ad inquinamenti
di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi all’attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n.
470.
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro
dell’ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all’attuazione del
D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell’ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per
l’adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell’ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale
per la protezione civile.
20. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia
ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti
dalla Comunità Europea.
(1) Lettera così sostituita dall’articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
(2) Comma abrogato dall’articolo 297 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione delle
disposizioni indicate dal medesimo articolo 297.
(3) Soppresso dall’articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 3.
1. Il Ministro dell’ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le
iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva
competenza.
Art. 4.
1. Nell’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall’art. 14 della legge 24
dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall’art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il
comma quarto è sostituito dal seguente:
“L’autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell’ambiente
su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto
da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di
discarica, se ad opera di aeromobili”.
2. Nell’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall’art. 14 della legge 24
dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall’art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il
comma sesto è sostituito dal seguente:
“Il Ministro dell’ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi
internazionali”.
Art. 5.
1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell’articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell’ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell’ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi
vigenti, dal Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di parchi nazionali e di
individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo
in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell’ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei
parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l’osservanza. Propone
altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle
aree protette di carattere regionale e locale (1).
(1) Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo vedi articolo 5, comma 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.
[1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento
il disegno di legge relativo all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell’attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell’ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi
3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito
il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 (1).
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro
approvazione, al Ministro dell’ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla
regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. La
comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione dell’intervento, la specificazione dei
rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni
sonore prodotte dall’opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni
all’ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all’ambiente e di monitoraggio ambientale.
L’annuncio dell’avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni,
decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga
deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell’ambiente provvede
di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (2).
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla
valutazione del Ministero dell’ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell’ambiente ravvisi
comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del
comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall’articolo 1- bis , comma 2, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al
Ministero dell’ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata
istanze, osservazioni o pareri sull’opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel
termine di trenta giorni dall’annuncio della comunicazione del progetto (3).] (4)
(1) D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.
(2) Il termine dapprima prorogato di centoventi giorni dall’articolo 1 del D.P.R.9 febbraio 1993, e
successivamente prorogato fino al 30 giugno 1998 dall’articolo 1 del D.P.R. 7 agosto 1997, per
la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto
della laguna di Venezia.
(3) Il termine al presente comma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dall’articolo 1 del
D.P.R. 7 agosto 1997, per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere
mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.
(4) Abrogato dall’articolo 48 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con effetto a decorrere dalla data
indicata dall’articolo 52 del medesimo decreto .
Art. 7.
[1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi
alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo, e che
comportano rischio per l’ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di
crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni
interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni
dall’assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua
competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal
Ministro dell’ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell’opportunità e
dell’urgenza della dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo
massimo di cinque anni. Il Ministro dell’ambiente riferisce annualmente alle competenti
commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla
situazione dell’ambiente nell’area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette
una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei
progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonchè dello stato dell’ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
ambientale, si procede ai sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di
risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via
prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. Il piano, predisposto, d’intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell’ambiente, è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti,
dispone le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla
realizzazione e all’impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre
l’inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull’utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o
riduzione dell’inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell’ambiente e sull’attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello
Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il
programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad
elevato rischio.
8. L’approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere in esso previste.
9. Ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione del piano, il Ministro dell’ambiente, nei casi di
accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la
regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in
via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione
degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere,
decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.
11. Nell’ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti
dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal
piano.] (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 e successivamente
abrogato dall’articolo 74 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112..
Art. 8.
1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell’ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità
sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori,
degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati
operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare
apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell’ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento
dell’atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per
l’accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l’articolo 7, comma primo, della legge 25
giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei
comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell’ambiente e qualora possa derivarne
un grave danno ecologico, il Ministro dell’ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo
termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie
misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l’inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello
Stato, il Ministro dell’ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l’adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l’ordinanza di cui al
presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno
dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell’Arma dei
carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell’ambiente, nonché del
Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico
nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa
con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina
mercantile (1).
(1) A norma dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 marzo 2001, n. 93 il nucleo operativo
ecologico dell’Arma dei carabinieri assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la
tutela dell’ambiente
Art. 9.
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle
norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle
regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario,
anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in
cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente.
2. Il Ministro dell’ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte
salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell’articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell’ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio
delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il
quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell’ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 10.
1. Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti
servizi del Ministero dell’ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell’impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo
stato dell’ambiente;
d) servizio affari generali e del personale;
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11e 12 e per
l’organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari (1).
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di
organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
(1) Lettera aggiunta dall’art. 3 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
Art. 11.
1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell’ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell’interno, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, della sanità,
per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio
superiore di sanità, dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina
mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
dell’agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del
Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza
scientifica, sentita l’Accademia nazionale dei Lincei (1).
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e durano in
carica quattro anni.
4. Le norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con
decreto del Ministro dell’ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta
del Ministro dell’ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai
settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell’ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio
nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su
specifici settori di intervento del Ministero dell’ambiente e sul settore delle aree protette.
(1) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall’articolo 2, comma 14, della legge
9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del
Ministero dell’ambiente.
Art. 12.
1. È istituito il Consiglio nazionale per l’ambiente con la seguente composizione:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla
provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
b) sei rappresentanti designati dall’Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione
delle province d’Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell’ambiente su terne presentate dalle
associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo
articolo 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell’ENEA e uno dell’ENEL.
2. Il Ministro dell’ambiente, quando ne ravvisi l’opportunità in relazione agli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell’impresa e del lavoro e degli
ordini professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l’ambiente è presieduto dal Ministro dell’ambiente ed è rinnovato
ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio
funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro
dell’ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi
e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell’ambiente per il raggiungimento delle
finalità indicate nell’articolo 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all’articolo 1, comma 6, che è
allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l’ambiente è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
Art. 13.
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno
cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità
programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della
continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per
l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il
parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide (1).
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per
l’ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c) , effettua, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a
carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al
precedente comma 1, e ne informa il Parlamento (2).
(1) Così modificato dall’articolo 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
(2) A norma dell’articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le associazioni di protezione
ambientale di cui al presente articolo, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del
giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale.
L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono
liquidate in favore o a carico dell’associazione.
Art. 14.
1. Il Ministro dell’ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato
dell’ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l’ambiente debbono essere motivati e, quando la
loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di
carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del
numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell’ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti
stessi nonché il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili,
in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere
copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo
è stabilito con atto dell’amministrazione interessata.
Art. 15.
1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell’ambiente sono stabiliti in conformità
alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti
secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione all’istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la
dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato –
viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui
due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso
capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con
qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva
tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della
ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello
funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale);
dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello
funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro
dell’ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:
a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l’Ufficio del Ministro per l’ecologia
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze
attribuite al Ministero dell’ambiente;
c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l’Ufficio del Ministro per l’ecologia ai
sensi dell’articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e
integrazioni (1).
7. L’inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell’anzianità maturata, è disposto
con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b) , il Ministro preposto
all’amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c) , il capo
dell’amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell’ambiente, il
Ministro dell’ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con
contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di
adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro (2).
(1) Articolo 1, comma 1 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
(2) I contratti di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 1989 dall’articolo 19
della legge 10 febbraio 1989, n. 48.
Art. 16.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo
dirigente, di cui all’allegata tabella A, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al
personale già appartenente all’ex carriera direttiva in servizio presso l’Ufficio del Ministro per
l’ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea,
inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio
effettivo nella qualifica stessa.
Art. 17.
1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative
all’ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il
Servizio geologico del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è trasferito al
Ministero dell’ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale,
nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.
Art. 18.
[1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei
confronti dello Stato.] (1)
[2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario,
ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.] (1)
[3. L’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è
promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto
lesivo.] (1)
[4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l’esercizio
dell’azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali
dei quali siano a conoscenza.] (1)
5. Le associazioni individuate in base all’articolo 13 della presente legge possono intervenire
nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi.
[6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina
l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del
costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni ambientali.] (1)
[7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
responsabilità individuale.] (1)
[8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei
luoghi a spese del responsabile.] (1)
[9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si
applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.] (1)
[9-bis . Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento
del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a
favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 426.] (2)
[9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e
di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle
somme concesse a titolo di anticipazione.] (2)
(1) Comma abrogato dall’articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente
abrogato dall’articolo 318, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi D.M. 14 ottobre 2003.
Art. 19.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli
stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l’ecologia) dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale
1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l’anno 1986, di lire 15
miliardi per l’anno 1987 e di lire 20 miliardi per l’anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi
per l’anno 1986, di lire 15 miliardi per l’anno 1987 e di lire 20 miliardi per l’anno 1988, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l’anno finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato 1 *
TABELLA A
Omissis.
TABELLA B
Omissis.
TABELLA B/1
Omissis.
TABELLA B/2
Omissis.
TABELLA B/3
Omissi